ESTRATTO ASSICURATIVO PER I SOCI SOSTENITORI CON TESSERAMENTO AIUT ALPIN DOLOMITES PER RIMBORSO SPESE DI PRIMO INTERVENTO SANITARIO E RIMPATRIO
A. Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale esclusivamente per il rimborso delle spese d’intervento dei mezzi di soccorso e degli addetti al loro servizio nei casi previsti dai negli articoli A.1, 2, 3, 4 con estensione su tutto il mondo come specificato nella sezione C.
1. Le garanzie sono valide purché la chiamata di soccorso sia effettuata tramite Centrali di Emergenza Sanitaria, Organi di Polizia e di Pronto Soccorso e Soccorso Alpino, gestore di rifugio od altro posto abilitato ad accertare le cause delle chiamate. Tale accertamento può essere fatto anche attraverso il successivo certificato del Pronto Soccorso dell’USL o ente equivalente.
2. Rientrano in garanzia i soccorsi avvenuti:
i) per infortunio: è infortunio l’incidente, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili con conseguente morte o invalidità permanente o inabilità temporanea;
ii) per malattia: è malattia l’alterazione dello stato di salute:a) che compaia improvvisamente e che comporti il bisogno di aiuto
b) che non poteva esser prevista
c) che non sia causata da sconsideratezza in presenza di uno stato patologico atto e noto all’Assicuratoiii) stato di pericolo: si trova in stato di pericolo l’Assicurato in pericolo di vita, anche presunto, ed impossibilitato a sottrarsi da tale pericolo coi mezzi a sua disposizione sul posto
3. Vengono rimborsate le spese sostenute dall’Assicurato e/o dagli eredi per: la ricerca, il soccorso, il recupero, il trasporto dell’Assicurato disperso, infortunato o deceduto effettuati con qualsiasi mezzo, compresi elicotteri, al più vicino centro di cura attrezzato al caso ovvero ad un successivo centro di cura su prescrizione medica.
4. È facoltà dell’Assicurato nel caso di intervento di soccorso all’estero e per motivi medici urgenti di richiedere il trasporto ad un centro di cura italiano. Tale facoltà e lo svolgimento deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dall’Aiut Alpin Dolomites.
B. Individuazione delle persone assicurate – validità della garanzia assicurativa.
L’assicurazione vale esclusivamente per le persone o nuclei familiari in possesso di certificato di assicurazione rilasciato dall’Aiut Alpin Dolomites ed in regola con il pagamento del relativo premio.
La polizza assicurativa entra in vigore con il 1. gennaio 2006 ed ha validità fino al 31 dicembre 2006. Non possono essere risarciti eventi avvenuti prima della data del tesseramento. La tessera o il versamento bancario valgono come documento d’iscrizione.
C. Somma assicurata
Le garanzie quivi indicate sono prestate mediante rimborso di notule, ricevute, fatture regolarmente quietanzate per i massimali per persona e/o gruppo familiare e per anno come segue:
1. fino ad un massimo di Euro 10.000 per gli interventi di primo soccorso di cui al punto A.3.
2. fino ad un massimo di Euro 10.000 combinato con il punto C.1. per il rimpatrio in Italia dai seguenti paesi: Austria, Svizzera, Germania, Francia e Slovenia.
3. fino ad un massimo di Euro 50.000 per il rimpatrio in Italia da tutti i paesi del mondo con esclusione dei paesi di cui al punto C.2.
4. fino ad un massimo di Euro 5.000 per il trasporto di salma dall’Europa in Italia, e dal resto del Mondo fino ad un massimo di Euro 10.000.
Estratto da polizze stipulate fra Aiut Alpin Dolomites e compagnie di Assicurazioni per l'anno 2006.