ESTRATTO ASSICURATIVO PER SOCI SOSTENITORI TESSERATI
AIUT ALPIN DOLOMITES

A: Oggetto dell’ assicurazione
L’assicurazione vale esclusivamente per il rimborso delle spese di intervento dei mezzi di soccorso e degli addetti al loro servizio anche effettuati dall’ Aiut Alpin Dolomites nei casi previsti dal successivo comma del presente articolo 1. Le Garanzie sono valide purché la chiamata di soccorso sia effettuata tramite la Centrale Provinciale di Emergenza (CPE), ovvero tramite Polizia Stradale, Carabinieri, Croce Bianca, Croce Rossa, Pronto Soccorso Alpino o di ogni altro organo, istituzione o autorità, italiana o estera preposta a ricevere chiamate di soccorso.
Rientrano in garanzia i soccorsi avvenuti:

Vengono rimborsate le spese sostenute dall’ Assicurato e/o dagli eredi per la ricerca, il soccorso, il recupero, il trasporto primario e trasporto secondario  - fino al più vicino centro di cura attrezzato al caso o ad un successivo centro di cura su prescrizione medica, ovvero anche al centro di cura richiesto dall’Assicurato, purché sito sul territorio italiano, ma solo su autorizzazione preventiva di Aiut Alpin Dolomites - dell’ Assicurato disperso e/o infortunato effettuate con qualsiasi mezzo, compresi elicotteri e aeri sanitari. Nel caso di soccorso all’estero è inoltre facoltà dell’Assicurato e/o dei familiari richiedere il trasporto da un centro di cura all’estero a un centro di cura italiana o a casa. Tale facoltà deve essere preventivamente autorizzata da Aiut Alpin Dolomites.      

Sia nel caso dell’Assicurato disperso con morte presunta o con morte già comunicata agli organi preposti, vengono altrettanto rimborsate le spese relative alla ricerca, il soccorso, il recupero, il trasporto della salma fino al più vicino centro idoneo.
Nel caso di morte e/o recupero all’estero è inoltre facoltà dei familiari richiedere il trasporto della salma presso il domicilio italiano. Tale facoltà deve essere preventivamente autorizzata da Aiut Alpin Dolomites.

B: Individuazione delle persone assicurate – validità della garanzia assicurativa
L’assicurazione vale esclusivamente per le persone o nuclei familiari in regola con il tesseramento Aiut Alpin Dolomites.

C: Somma assicurata
Le garanzie sopraindicate sono prestate mediante rimborso di notule, ricevute e fatture regolarmente quietanzate fino ad un massimo di Euro 75.000 = per persona e € 100.000 per gruppo familiare e per anno. Le spese per solo il trasporto della salma dal luogo dove è stata depositata nel corso dell’intervento di recupero (intendendosi per tale quanto disposto dall’art. 1) al luogo di sepoltura si intendono comunque limitate a Euro 20.000,00 per persona e/o gruppo familiare e per anno, indipendentemente dal fatto che il trasporto avvenga all’interno dei confini italiani o dall’estero, in quest’ultimo caso su autorizzazione dell’Aiut Alpin Dolomites.

D: Secondo Rischio
Se l’Assicurato ha in corso di validità altra polizza per lo stesso rischio, resta convenuto che con la presente sono espressamente garantite:
a) A PRIMO RISCHIO:
le eventuali scoperture che in caso di sinistro si verificassero sulla predetta polizza in conseguenza di danni derivanti da eventi non compresi nella stessa e previsti nel presente contratto
b) A SECONDO RISCHIO:
le coperture per danni derivanti da eventi previsti sia dalla predetta che dalla presente polizza, restando inteso in questi casi che la presente assicura­zione sarà valida solo per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la preesistente polizza e fino alla concorrenza dei massimali indicati nella presente polizza.

 

Estratto dalla polizza di assicurazione fra Aiut Alpin Dolomites e